Amici a quattro zampe e loro accesso in luoghi aperti al pubblico
Non tanti giorni fa, la stampa locale ha dato notizia del caso di un genitore al quale, in quanto accompagnato dal proprio cane, è stato rifiutato l’ingresso ad un Circolo dove il figlio avrebbe partecipato ad un torneo sportivo, circostanza che ha suscitato disappunto e stupore nella persona interessata, giacché convinta che oggigiorno non dovrebbero esservi luoghi preclusi ai nostri “amici a quattro zampe”, e che in ogni caso un tale impedimento non dovrebbe valere in occasione di eventi che sono previsti ed organizzati per essere aperti al pubblico (stando perlomeno a quanto riportato in proposito).
Sulla questione sono state poi espresse posizioni “articolate” (sentite o lette al riguardo), il che mi ha indotto a cercar di capire com’è regolata attualmente la tematica, e vi è un sito/portale regionale dove, alla voce “Io posso entrare …”, si parla giustappunto di accesso dei cani e altri animali domestici in luoghi aperti al pubblico, e viene fatto presente che il gestore di una struttura aperta al pubblico può sempre decidere di non consentire l’accesso degli animali, in forza del suo diritto di stabilire le regole di accesso a una proprietà privata, seppure aperta al pubblico (ma nel contempo c’è pure altro).
Viene cioè aggiunto che è sempre opportuno informarsi sull'esistenza di specifici Regolamenti locali in materia, attraverso i quali, ad esempio, i Comuni possono imporre che i gestori di esercizi commerciali, che vogliano esercitare il succitato diritto di vietare ai clienti di introdurre animali richiedano e ottengano un’autorizzazione, che di fatto “avalli” tale divieto. In questo caso si crea anche l’obbligo di esporre all'ingresso, in posizione ben visibile, un cartello con specifico avviso che gli animali non sono ammessi (nel senso che sembrano molto importanti gli eventuali Regolamenti locali operanti in argomento)..
Una disciplina specifica, come prevedibile, è poi riservata agli ambiti dove si trattano alimenti, in ordine ai quali vengono richiamate norme comunitarie e note ministeriali, unitamente ad un Manuale per pubblici esercizi validato dal Ministero della Salute, e in questo insieme di indicazioni e disposizioni, partendo dalle prime citate, non tutto mi è chiarissimo, ma si tratta probabilmente di un mio personale limite, mentre chi si trova a gestire una propria struttura aperta al pubblico non ha casomai alcuna incertezza in merito (e neppure le rispettive Associazioni di categoria cui, nel dubbio, potersi rivolgere).
Il problema può semmai porsi per quegli avventori che, per ragioni varie, vorrebbero frequentare soltanto bar e ristoranti, o rifornirsi presso rivendite di generi alimentari, in cui non sono ammessi cani e altri animali da compagnia, e si trovano invece a constatarne la presenza, vuoi perché il titolare di tali attività ha ritenuto, per propria scelta, di non esporre il relativo cartello di divieto, vuoi anche perché esistono semmai Regolamenti locali, sconosciuti ai suddetti avventori, che autorizzano l’ingresso degli animali negli spazi di vendita (se non ho frainteso quanto riferito dal sito regionale).
P.B