Da oggi è possibile pagare le sanzioni relative alla violazione del Codice della strada usufruendo di una riduzione del 30% dell’importo. Nel pomeriggio è stata infatti pubblicata sulla "Gazzetta ufficiale" la legge 9 agosto 2013 n. 98 che dà il via libera al provvedimento e stabilisce che il trasgressore (o l’eventuale obbligato in solido) per il pagamento della sanzione può beneficiare di una riduzione del 30% dell’importo indicato sul verbale, se il pagamento viene effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica.
Questa possibilità è esclusa nel caso di violazioni al Codice della strada per le quali siano previste anche la confisca del veicolo o la sospensione della patente di guida. La riduzione dell’importo della sanzione è consentita comunque anche nel caso di mancata copertura assicurativa dei veicoli a motore, sempre che il pagamento sia eseguito entro i cinque giorni dalla notifica o contestazione del verbale.
Il Ministero dell’Interno, con una circolare, ha precisato che la riduzione del 30% si applica anche a coloro che abbiano ricevuto la contestazione dell’infrazione o la notificazione del verbale nei giorni precedenti l’entrata in vigore del provvedimento, purché si trovino ancora entro il termine di cinque giorni per effettuare il pagamento.
Per tale motivo, prima di procedere al pagamento dei verbali di accertamento notificati a decorrere dal 16 agosto 2013, o dei preavvisi di accertamento redatti dopo tale data, si consiglia di recarsi agli sportelli degli uffici competenti.