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Il DM n. 251 ha rideterminato le regole

Impianti agrivoltaici: approvati i bandi per accedere agli incentivi

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Il MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha rideterminato le regole degli impianti Agrivoltaici, con lo scopo primario di raggiungere il 40,5% di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2030, rappresenta una buona integrazione di reddito all’imprenditoria agricola.

Il DM n. 251, infatti, mette in sinergia la produzione agricola con la produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici a terra.

Per agevolare e accelerare l’istallazione, sono previsti finanziamenti in conto capitale fino al 40% del costo dell’impianto e una procedura abilitativa semplificata (PAS). Sostanzialmente dal punto di vista edile-urbanistico si agisce nell’area dell’edilizia libera. Il Decreto stabilisce poi una tariffa di riferimento per l’energia elettrica ottenuta dagli “impianti agrivoltaici”, sulla quale si determina la tariffa spettante all’agri-produttore.

I beneficiari degli incentivi possono essere: gli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, con un volume di vendita superiore a 7.000 euro annui; le ATI (Associazioni Temporanee di Imprese) tra un imprenditore agricolo come specificato prima e qualunque altra impresa, comprese aziende la cui finalità è solo la produzione e commercializzazione  di energia elettrica.

Di fronte a queste vantaggiose agevolazioni, è ipotizzabile che grandi e piccoli venditori e/o produttori di energia elettrica cerchino Partnership con agricoltori che abbiano terreni vocati all’agrivoltaico, facendosi carico delle spese eccedenti i finanziamenti.

Difatti, com’è intuibile, non tutti i terreni sono autorizzabili per l’istallazione di pannelli fotovoltaici.

Ci sono aree non idonee all’istallazione degli impianti fotovoltaici, come le zone di tutela naturalistica, i sistemi forestali e boschivi, i calanchi, i complessi archeologici, le zone di particolare tutela paesaggistica, ecc.

Ci sono aree considerate idonee, dove l’istallazione dei pannelli fotovoltaici possono interessare il 100% della superficie agricola. Sono le fasce di rispetto stradale, autostradale e ferroviarie, le aree di cave dismesse, le aree di servizio di discariche di rifiuti, ed altre.

Infine abbiamo le aree agricole non rientranti fra quelle dichiarate non idonee e idonee. In tutte queste aree è possibile istallare un “sistema agrivoltaiconella misura del 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente.

(Nei comuni montani non è richiesto che le particelle catastali siano contigue, è sufficiente siano in disponibilità del richiedente).

Le particelle catastali in disponibilità del richiedente e elencate per ottenere il “sistema agrivoltaico”, saranno asservite al sistema stesso per tutta la sua durata.

Fra i tanti requisiti necessari affinché un sistema sia considerato Agrivoltaico con i relativi incentivi, è che l’attività agricola o pastorale sia esercitata almeno nel 70% della sua superficie per tutto il periodo di produzione elettrica (circa 20 anni) e che la producibilità elettrica non sia inferiore al 60% rispetto ad un sistema NON agrivoltaico.

È prevista poi una attività di monitoraggio periodico (verosimilmente annuale) del “Sistema Agrivoltaico”, che attesti la continuità dell’attività agricola/pastorale nella misura prevista, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici. Tutti fattori che, se non rispettati per tutto il periodo produttivo, fanno decadere le agevolazioni ricevute e da ricevere.

Il bando vigente per la costituzione di un “sistema agrivoltaico”, stabilisce infine che i finanziamenti in conto capitale e le agevolazioni saranno riconosciuti a condizione che gli impianti stessi entrino in produzione entro il 31 dicembre 2026.