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Villa Minozzo, il sindaco regola l’utilizzo del pascolo

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Torna la bella stagione e con essa torna il bestiame al pascolo nel comprensorio turistico di Febbio. Per scongiurare il ripetersi di situazioni spiacevoli il sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi, ha emesso un’ordinanza per arginare questi fenomeni.

Negli scorsi anni sono stati diversi gli episodi in cui erano presenti greggi di pecore ed equidi non custoditi, aggressioni ai turisti da parte di cani da guardia e anche animali morti perché lasciati da soli in zone impervie e della cui carcassa si è fatta carico l’amministrazione comunale.

Per mantenere una civile coesistenza tra la vocazione zootecnica e quella turistica che contraddistingue la nostra montagna, il sindaco con l’ordinanza intende informare chiunque intenda usufruire dei pascoli di dover presentare domanda al comune 15 giorni prima della partenza e condurre gli animali al pascolo coinvolgendo un numero adeguato di persone come previsto dalla normativa regionale.

Gli animali, inoltre, dovranno essere custoditi durante il trasferimento e il pascolamento così da poter controllare anche il comportamento dei cani pastori e condotti a quote più basse in caso di maltempo.

Attenzione anche ai luoghi, il pascolo nelle aree degli impianti è vietato fino al 30 ottobre 2022.

3 COMMENTS

  1. Corretto definire una normativa per l’utilizzo del pascolo (….davo per scontato che esistesse già). Personalmente ritengo che i branchi di cavalli liberi non siano mai stati un problema, anzi la loro presenza e’ sempre stata una attrattiva per l’area e magari andrebbero incentivati e protetti. Di per se, anche le greggi di pecore non sono un problema, mentre lo sono assolutamente i cani lasciati a presidio del gregge perché spesso hanno causato situazioni di pericolo per i diversi visitatori dell’area: corretto quindi richiedere che esistano sempre persone incaricate di controllare greggi e cani. …aggiungerei qualche vincolo/avvertimento per le persone che verranno impiegate per il controllo di cani/greggi: il loro compito dovrà essere solo quello di controllare gli animali in custodia, non quello di controllare il territorio, magari con la pretesa di presentarsi come i custodi/padroni dell’area.

    carlo

    • Firma - carlo
  2. Riguardo a quanto scrive “carlo” nella parte iniziale del suo commento, ossia “corretto definire una normativa per l’utilizzo del pascolo …. davo per scontato che esistesse già”, a me risulta che l’esercizio del pascolo sia disciplinato da molto tempo a questa parte, vuoi con norme nazionali, e successivamente anche regionali, dal momento che tale attività vanta una storia piuttosto lunga.

    Possono poi esservi situazioni in cui si rende effettivamente opportuna una ulteriore regolamentazione, col ricorso a misure su scala locale, ma c’è comunque da augurarsi, a mio vedere almeno, che il “cumulo” delle disposizioni non arrivi a scoraggiare il proseguimento delle attività interessate (mi sembrerebbe una perdita non insignificante, non solo sul piano economico).

    P.B. 24.06.2022

    P.B.

    • Firma - P.B.
  3. Buon giorno, in riferimento alle dichiarazioni degli usi civici di Civago dobbiamo precisare che gli usi civici di Civago, piuttosto che quelli di Asta, Cervarolo, Gazzano, Sologno, Cerrè Sologno, hanno sottoscritto un
    contratto di affittanza di terreni adibiti a pascolo ai sensi dell’articolo 48 L. 203/82 (legge sui patti agrari)
    Premessa la necessità di garantire il territorio salvaguardandolo dagli incendi boschivi frequenti a causa
    della crescita dell’erba non falciata che forma strati secchi facilmente infiammabili nei prati e nel sottobosco
    Tutti questi contratti sono stati sottoscritti senza la presenza delle rispettive associazioni di categoria, come dice il signor Gigli, I comitati degli usi civici sono amministrazioni separate, pertanto trova applicazione la legge 203/82 anche in materia di scadenza, la legge recita che i contratti stipulati con la presenza di ricoveri per i pastori e gli animali non possono essere superiori a sei anni, diversamente, cioè senza ricoveri solo terreno a pascolo, la durata degli stessi non può essere inferiore ai quindici anni, non intendo soffermarmi
    su questi aspetti in quanto ho incaricato dei legali per tutelare i nostri diritti.
    Quanto afferma il signor Ganapini Fabrizio oltre ad essere diffamatorio nei miei confronti non corrisponde assolutamente al vero, non escludo un azione legale anche nei suoi confronti, i contratti sono stati fatti e sottoscritti in uno studio tecnico della zona in piena trasparenza e legalità, non si è mai parlato di non rinnovare i contratti ed altre modalità tranne il pagamento dei canoni di affitto che sono stati regolarmente onorati, se vogliamo parlare di persone scorrette lo sono tutti i rappresentanti dei sei usi civici sopra menzionati in quanto hanno percepito indebitamente una annualità anticipata di canone di locazione e non ancora restituita. E’ altrettanto falso che ci è stato notificato la volontà di non rinnovare i contratti, il signor Montelli degli usi civici di Asta telefonicamente e in presenza di testimoni ci ha ribadito la volontà di rinnovare i contratti e di farsi portavoce con gli altri allo scopo di un rinnovo bonario. La società che ha stipulato i contratti con i sei usi civici ha aderito ai piani di sviluppo rurale regionali, con impegno pluriennale con scadenza 31/12/2021 i contratti su menzionati senza proroga terminavano il 10/11/2021, il regolamento regionale prevede il possesso fino al 31/12/2021, per questo la regione ha indetto un provvedimento di restituzione che
    andremmo ad addebitare agli usi civici oltre a tutti gli altri danni non per ultimo denunce penali per diffamazione. Gli animali vengo trasportati a mezzo autotreni specifici nel rispetto delle vigenti normative a seguito di prelievi sierologici capo per capo come previsto dalle normative del sevizio veterinario dell’Emilia Romagna anche su greggi con qualifica di ufficialmente indenni acquisita da anni. I cani maremmani sono un grande problema per i turisti ed anche per chi li deve mantenere tutto l’anno,
    purtroppo negli appennini come da altre parti ci sono i lupi, il maremmano è l’unico deterrente a questi, tutti gli allevatori ne farebbero sicuramente a meno, è vero che a volte sono cani ingestibili e vista la loro mole chi se li trova davanti si può spaventare, non vorrei che spinti da altri interessi e persone si sia creata la “fobia” dei cani morsicatori, leggendo i commenti e i vari articoli molto confusi parlano di grossi cani neri poi giustamente qualcuno fa presente che i maremmani sono bianchi allora si, c’ erano anche due cani
    bianchi. Sulla gestione delle pecore ritengo che la mia esperienza ultra trentennale non debba essere messa in discussione da nessuno, le pecore Bergamasche non mangiano ne i mirtilli ne le loro foglie, le pecore da
    latte mangiano molte foglie per fare il latte, gradirei conoscere il modello di pastorizia locale ed il modus operandi e di conseguenza adeguarmi, la famiglia del sottoscritto ha circa cinquemila ovicaprini di proprietà
    ed altrettanti in soccida con vari allevatori di tutta Italia, dove tutte queste polemiche non sorgono, in zone di interesse turistico e paesaggistico.
    Con tutto il rispetto del signor Rabacchi Dante commissario degli usi civici di Febbio il quale ha espresso la volontà di non proseguire anzi considerare scaduta l’affittanza dei contratti, voglio ricordare che i contratti malgrado “ la sua volontà” non sono scaduti ed inoltre non è intervenuta nessuna sentenza che provi il contrario. Lo statuto degli usi civici dichiara che i terreni dello stesso sono a scopo agro silvo pastorale, l’articolo 15° recita è ammessa la concessione amministrativa dei pascoli esuberanti alla necessità dell’uso civico in base all’articolo 45 della L. 203/82, la stessa legge citata più volte dal sottoscritto.
    Ogni estate ha il suo “Tormentone” mio malgrado questa mi ha visto protagonista indiscusso, il mio lavoro è fare l’imprenditore agricolo non quello di rispondere a tutte queste provocazioni, mi sorge un grosso dubbio, vista la situazione fallimentare della seggiovia di Febbio e di tutto l’interesse turistico rimasto disgustato e vista la poca attenzione che il vostro quotidiano ha riservato a questo evento, mi viene da pensare che si voglia distrarre l’attenzione di tutti indirizzandoli verso il “Pastore”.
    Con la tanto blasonata amministrazione dell’uso civico Marchiò Rino gli impianti hanno sempre funzionato, non solo, la seggiovia è risorta dalle ceneri di un fallimento pubblico/privato.
    Allego accordo in deroga ex articolo 45 legge 203/82 come da statuto usi civici di Febbio

    Giuseppe Tognoni

    Accordo in deroga ex art. 45 Legge 203/1982 nullo o viziato
    26 GIU 2020 CIRCOLARE N. 357/2020
    ________________________________________
    L’art. 45 della Legge 203/1982 permette alle parti di derogare le norme dettate in materia di contratti agrari, purché i relativi accordi siano stipulati con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
    Circa la corretta interpretazione da dare al termine “assistenza”, è intervenuta la giurisprudenza di legittimità, secondo cui è necessario che le organizzazioni sindacali rappresentative di ciascun contraente partecipino attivamente all’accordo, attraverso lo svolgimento di un’attività di consulenza e di indirizzo.
    Ne consegue che non possa considerarsi sufficiente la mera presenza fisica del rappresentante dell’organizzazione di categoria di appartenenza, qualora lo stesso si limiti a sottoscrivere l’accordo senza aver preso parte alla fase di trattativa, volta all’individuazione del contenuto della convenzione.
    Se risulta provata la mancata assistenza effettiva e partecipativa delle organizzazioni professionali di categoria, l’accordo in deroga viene infatti automaticamente convertito in un normale contratto agrario, soggetto alla disciplina dettata dalla Legge 203/1982.
    Ciò in quanto le norme in materia di contratti agrari hanno carattere imperativo e sono inderogabili, potendo assurgere a mere norme dispositive solo qualora venga correttamente applicato l’art. 45 della Legge 203/1982.
    Le conseguenze non sono di poco conto.
    Si pensi al caso di un contratto di affitto di fondo rustico stipulato in deroga, in quanto le parti hanno pattuito di comune accordo che il rapporto contrattuale avesse una durata inferiore rispetto a quella prescritta per legge (quindici anni).
    Se in fase di stipula le parti non sono state assistite dalle rispettive organizzazioni professionali di categoria che, anziché informare i contraenti sul significato delle pattuizioni e sui relativi effetti, si sono limitate a sottoscrivere l’accordo già raggiunto, quest’ultimo è privo di efficacia e la durata del contratto di affitto di fondo rustico viene in automatico riconvertita in quella legale. Il concedente, che, in ipotesi, avesse voluto concedere in affitto un terreno di sua proprietà solo per cinque anni, essendo successivamente intenzionato a venderlo, dovrà pertanto attendere il decorso del termine legale di quindici anni.
    Le norme imperative di cui alla Legge 203/1982 sostituiscono le pattuizioni in deroga non soltanto in presenza di accordo viziato, ma altresì nel caso più estremo di accordo addirittura inesistente.
    Quest’ultima ipotesi si verifica qualora le organizzazioni professionali di categoria non solo non abbiano partecipato attivamente alle trattative volte alla definizione di un accordo, ma non abbiano nemmeno apposto la loro firma allo stesso.
    Detto in altri e più chiari termini, si tratta della sussistenza di un accordo che prevede pattuizioni in deroga alle norme imperative di cui alla Legge 203/1982, senza che figuri la presenza né la sottoscrizione delle organizzazioni professionali di categoria di appartenenza dei contraenti.
    In conclusione, le parti che intendono derogare alle norme imperative dettate in materia di contratti agrari, non possono prescindere dall’onere di farsi assistere in modo effettivo dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria, le quali sono tenute altresì a sottoscrivere l’accordo, altrimenti configurandosi la nullità delle pattuizioni, in quanto in contrasto con le norme imperative, e la consequenziale loro sostituzione di diritto con le disposizioni legali.

    ©

    Giuseppe

    • Firma - Giuseppe