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Sport nei centri sportivi, nei piccoli comuni si può anche se limitrofi

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Tra le domande poste frequentemente e relative risposte (le cosidette Faq) pubblicate sul sito del Governo relative all'ultimo Dpcm, in vigore dal 17 gennaio, non ci sono solo le seconde case, con la possibilità di raggiungerle anche fuori regione come era stato annunciato da Palazzo Chigi già nelle scorse ore. Ci sono anche gli spostamenti, in zona gialla arancione, al di fuori del proprio Comune per fare attività sportiva. "È consentito - si legge in una Faq per le zone arancioni e gialla - recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento". E poi, ancora un'altra Faq, nella sezione spostamenti per le zone arancioni e gialle. Il sito del Governo riporta: "È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune? Risposta: È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Si ricorda inoltre che, ai sensi del Dpcm, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini. Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone".

Anche la Faq sulle "seconde case" fa maggiore chiarezza rispetto a qualche giorno fa. E va nella direzione auspicata da Uncem, come già quelle sullo sport all'aria aperta. Eccola: "È possibile fare rientro nella cosiddetta "seconda casa"? Se sì, ci sono dei limiti? Risposta: Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone "arancione" o "rossa"), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021.  Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato".

"Le FAQ su seconde case e sport outdoor - evidenzia Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem - vanno nella direzione che avevamo richiesto e auspicato con il Governo. Sono di buon senso e consentono spostamenti, sempre con il massimo buon senso e contenimento assoluto del rischio contagio rispetto ai comportamenti individuali. Si possono fare ciaspolate e gite di sci alpinismo, come passeggiate, naturalmente con regole connesse al distanziamento e alla prevenzione. Ora al lavoro sui ristori per le categorie colpite dalla crisi pandemica".

2 COMMENTS

  1. Da quanto ho interpretato io l’attività sportiva è riferita ad atleti tesserati e posso andare in altro comune se nel mio non ho strutture. Quindi direi che un tesserato FISI (sport invernali) da Reggio può andare al Cerreto a sciare ma un tesserato FIDAL (atletica leggera) non può andare a correre ad Albinea. Il caso che citate (può partire da Reggio andare fino ad Albinea e tornare a casa di corsa) a me è sfuggito. Ad esempio i tesserati CAI (che sembra non essere una associazione sportiva riconosciuta) non possono andare da Reggio a ciaspolare sul crinale.

    mc

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