La recente normativa relativa al contrasto alla diffusione del virus COVID-19, in particolare il DPCM 22 marzo 2020, fissa diverse restrizioni alle attività produttive.
Per le attività selvicolturali entro il 25 marzo 2020 si possono solo effettuare i lavori necessari alla chiusura dei cantieri escludendo nuovi tagli ad eccezione di quelli necessari per mettere in sicurezza l'area del cantiere e quelli riferiti a piante instabili e pericolose per la circolazione o l'incolumità delle persone. Dal 25 marzo 2020 le attività sono sospese.
Per le attività di sistemazione idraulico-forestale, difesa del suolo, prevenzione del dissesto e viabilità forestale possono restare attivi i cantieri anche dopo il 25 marzo 2020 a condizione che il committente/esecutore rilasci all'Impresa una dichiarazione circa l'urgenza e indifferibilità dell'opera (es. opere idrauliche, manutenzione briglie traverse muri di sostegno, sistemazione di frane, ripristino e messa in sicurezza di viabilità, ecc..). La possibilità di continuare le attività riguarda comunque solo le opere di pubblica utilità.
Rimangono vigenti:
- le limitazioni ai tagli boschivi per autoconsumo disposte in attuazione del DPCM del 11 marzo; sono consentiti solo quando questi non prevedano spostamenti significativi dalla propria residenza e comunque escludendo l’utilizzo di automezzi e di macchine operatrici per lo spostamento delle persone e il trasporto del legname.
- il divieto di bruciare il materiale di risulta dei lavori forestali e agricoli stabilito dall'Ordinanza del PGR n. 43 del 20 marzo 2020, validi per tutta la durata dell’emergenza COVID-19.