Con il decreto legislativo n. 90/2017, entrato in vigore lo scorso 4 luglio, i libretti di risparmio al portatore sono andati in pensione.
Lo ricorda l’Adiconsum Emilia Centrale (associazione consumatori della Cisl) specificando che il decreto, recependo la IV direttiva europea sul risparmio in tema di prevenzione del riciclaggio internazionale e del finanziamento al terrorismo, cancella la possibilità per gli istituti di credito di emettere nuovi libretti al portatore. Banche e poste potranno ora emettere solo ed esclusivamente libretti nominativi, sui quali sarà d’obbligo la cosiddetta “adeguata verifica della clientela”.
Cosa deve fare, dunque, chi è ancora in possesso dei libretti privi di indicazione chiara del beneficiario e liquidabili direttamente con presentazione allo sportello?
«Entro e non oltre il 31 dicembre 2018 dovrà recarsi in banca o all’ufficio postale e chiederne l’estinzione, prelevando le somme depositate in contanti, trasferendole su conto corrente, libretto nominativo o altro strumento finanziario – spiega Massimo Rancati, operatore Adiconsum Emilia Centrale - Vale peraltro la pena di non attendere l’ultimo momento: presentarsi tardivamente all’appuntamento comporta una sanzione amministrativa. Ricordiamo, inoltre, che la normativa sui libretti al portatore era già stata rimaneggiata in passato; per cui, anche prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto era comunque vietato detenere o trasferire libretti al portatore per importi superiori ai mille euro».
Il decreto legislativo n. 90/2017 introduce, peraltro, anche una sorta di “divieto di trasferimento”: non sarà, infatti, più possibile per un soggetto diverso dalla persona che ha acceso il libretto di risparmio al portatore presentarsi allo sportello per versare o prelevare dallo stesso, nemmeno in presenza di certificazione di avvenuta consegna.
«In realtà banche e poste non potranno opporsi alla richiesta di prelievo o versamento da parte del soggetto diverso dal titolare, ma avranno l’obbligo di comunicare gli estremi di tale soggetto e dell’operazione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, come stabilito dall’art. 51 del nuovo decreto. Anche in questo caso, però, - conclude l’Adiconsum Emilia Centrale - seguirà una procedura sanzionatoria a carico dell’esibitore e del titolare del libretto».