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Ex dipendenti Enel, previsto un importo forfettario

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C'è una notizia che riguarda i tanti ex dipendenti Enel presenti sul territorio che, sino a dicembre, potevano utilizzare di uno sconto energia sulla bolletta elettrica. “Anche alla luce dell’ultima sentenza della Corte d’Appello di Roma - comunica Luciano Semper, segretario della Fnp Cisl Emilia Centrale -, l’invito agli ex lavoratori e superstiti Enel di Reggio Emilia, circa 500 persone, è a recarsi presso gli sportelli della Fnp Cisl presenti sul territorio per avere informazioni e approfondimenti sulla vicenda. Per chi intende aderire alla proposta Enel di transizione l’invito è a consegnarci la modulistica necessaria (copia della lettera di Enel, documento di identità, codice fiscale, ultima bolletta, Iban) al fine di ottenere l’importo forfettario. Si tratta del parziale risarcimento dell'abolizione unilaterale della tariffa agevolata – riservata ai dipendenti ed ex dipendenti - da parte di Enel, effettuata lo scorso ottobre”. La comunicazione giunge dopo che la Corte d’appello di Roma, Sezione lavoro, ha rigettato il ricorso di alcuni dipendenti Enel che si erano opposti alla trasformazione dell’agevolazione. Gli ex dipendenti Enel reggiani che già hanno consegnato i documenti nelle nostre sedi – c’è tempo sino a fine anno - sono quasi 200, ma sono ancora molti quelli coinvolti da questa vicenda.

Luciano Semper (Large)
Luciano Semper

“Ad oggi possiamo dire – comunica Luciano Semper, segretario della Fnp Cisl Emilia Centrale - che la trasformazione dell’agevolazione che i pensionati Enel percepivano sino al 31 dicembre 2015 è una forma di sostegno diretto al reddito, per coloro che aderiranno alla conciliazione sono ipotizzati tempi di risarcimento molto brevi, non superiori ai 60 giorni”.

Per pensionati che hanno 61-62 anni l’una tantum è di 5.700 euro lordi riconosciuti da Enel, per pensionati di 71-72 anni è di 3.600 euro e oltre gli 83 anni è di 1.800 lordi. Info presso le sedi Cisl Emilia Centrale – sportello Fnp a: Reggio Emilia, Guastalla, Correggio, Poviglio, Sant’Ilario, Montecchio, Rubiera, Scandiano, Castelnovo Monti, Ligonchio (info: 0522.35.74.10 [email protected]).

9 COMMENTS

  1. Credo che sia fuorviante far riferimento ad una sentenza di Corte d’Appello quando detta sentenza riguarda esclusivamente dei lavoratori ancora in servizio e per un accordo fra sindacati dei lavoratori dipendenti aziende elettriche (Filctem – Flaei – Uilsp) ed Enel. La Corte d’Appello di Roma, sezione lavoro, nell’esaminare il caso di alcuni appellanti, dipendenti Enel, che si erano opposti alla trasformazione dell’agevolazione tariffaria avvenuta con gli accordi del 17 maggio 2011 e del 1 dicembre 2011, ha rigettato il loro appello e affermato che con l’abrogazione degli sconti ai dipendenti hanno inteso tutelare i diritti dei dipendenti, attraverso la trasformazione dell’agevolazione in una forma di sostegno diretto al reddito o alla previdenza complementare. Intanto occorre affermare che quanto tolto ai dipendenti non era uno sconto ma, come affermato anche dall’Enel oltre che dall’Agenzia delle Entrate, si tratta di “retribuzione in natura da ricomprendersi nella formazione del reddito di lavoro dipendente”. Lettera DPE, prot, n. 10579/SN-9, del 20 settembre 1984, inviata all’Intendenza di Finanza di Roma e per conoscenza al Sig. …: “Con riferimento alla nota di codesta Spettabile Intendenza di Finanza n. 22457/84 Rep. VI del 4 settembre 1984, si precisa che il controvalore delle riduzioni sulle tariffe di vendita dell’energia elettrica praticate dall’ Enel nei confronti dei propri dipendenti a norma del contratto collettivo di lavoro è stato ritenuto dalla Amministrazione Finanziaria retribuzione in natura da ricomprendersi nella formazione del reddito, di lavoro dipendente, secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 46 del DPR 29 settembre 1973, n. 597. In relazione a tale orientamento ed a seguito di accertamenti fiscali e di decisioni sfavorevoli delle competenti Commissioni tributarie, l’Ente ha ritenuto di dover procedere all’assoggettamento ad Irpef dell’anzidetto controvalore alla conseguente rivalsa nei confronti dei lavoratori interessati.” Si deve vedere e leggere sentenza della Corte di Cassazione n. 25024 dell’anno 2015 dove si afferma che l’art 5110 comma del medesimo Tuir (già art. 48) afferma che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” e dunque anche il beneficio dello sconto sui costi della energia elettrica consumata, in quanto concesso dal datore di lavoro ai propri dipendenti (e pensionati) costituisce reddito di lavoro e perciò, ai fini fiscali, parte della retribuzione e della pensione. La tesi del pubblico ministero secondo cui ci si troverebbe di fronte ad un uno dei tanti “sconti” offerti a categorie indeterminate ed ampie di persone a scopo promozionale e per accrescere la clientela non è stata dedotta in causa e dunque non può essere presa in esame dalla Corte. Sarebbe opportuno non mescolare capre con cavoli, se uno vuol firmare un accordo lo faccia, ma dire cose non vere non è opportuno, in quanto la sentenza della corte di appello riguarda lavoratori dipendenti di cui i sindacati hanno firmato un accordo e che detto accordo è stato votato dalla stragrande maggioranza dei dipendenti in servizio. Occorre inoltre dire che ai dipendenti in servizio, oltre ad altri benefici come riconoscere uno sconto sulla bolletta del 15% ed altri benefici, è stato riconosciuto un importo che vorrebbero dare ai pensionati moltiplicato per 4,5/5 volte anche per effetto di benefici fiscali (versamento alla previdenza complementare). Tanto dovevo per correttezza, dato che credo nel “sindacato”, ma occorre essere corretti.

    (Giovanni)

    • Firma - Giovanni
    • Salve Giovanni. Abbiamo inteso citare la sentenza (che come abbiamo scritto riguarda i dipendenti) proprio perché fa riferimento all’argomento, nei contenuti che lei per altro cita, ed è certamente precedente in merito per gli stessi. Come sindacato, però, non intendiamo entrare nel merito della sentenza, anzi, ne approfittiamo per ricordare che la Fnp Cisl Emilia Centrale assiste anche coloro i quali volessero opporsi alla proposta Enel e preferissero adire le vie legali. A questo scopo la Fnp ha sottoscritto una convenzione con avvocati che applicano tariffe agevolate.

      (Luciano Semper, segretario Fnp Cisl Emilia Centrale)

    • Se uno vede gli accordi 2011 vede quanto ho detto, in quanto è possibile per un’impresa (come è Enel) fare sconti sul libero mercato a gruppi di acquisto, e quindi ha considerato chi aderiva e voleva usufruire di detto accordo, gruppo di acquisto. Ma io non voglio polemizzare con nessuno in quanto ognuno è libero di accettare gli accordi che Enel e sindacati hanno fatto, ma le persone a parità di età dovevano essere trattate alla stessa maniera e non figli e figliastri. I sindacati dei lavoratori attivi non avevano alcun potere di firmare un accordo per gli ex dipendenti, come è stato stabilito da sentenze di Cassazione. Tanto dovevo e spero di essere stato chiaro.

      (Giovanni)

      • Firma - Giovanni
      • I dipendenti hanno uno sconto di 3 centro kw/h se fanno un contratto con Enel Energia (mercato libero) di altri sconti non so nulla. Noi in azienda non abbiamo votato nessun accordo, nè a favore nè contro lo sconto energia riservato agli ex dipendenti e anche ai dipendenti ancora in servizio assunti prima del 96.

        (Anonimo)

        • Firma - anonimo
      • Condivido: i sindacati non avevano alcun diritto di firmare quell’accordo, perché così facendo ci hanno proprio messo le mani in tasca, decurtando di fatto quello che era, come da sentenza di Cassazione, nostro reddito a tutti gli effetti per il quale pagavamo l’Irpef (altro che sconto!). Per noi, ovviamente, non valgono i diritti acquisiti e le informazioni che passano sono completamente errate. Lo sconto magari è dei ferrovieri che fruiscono dei viaggi gratuitamente, noi invece venivamo tassati: è cosa diversa!

        (Annamaria Catapano)

        • Firma - annamaria catapano
  2. Se la concessione della erogazione è stata approvata da Enel erga omnes i dipendenti e superstiti che si trovano nelle condizioni previste, la domanda non può essere vincolata a un termine (31/12/2016); per cui lo spirare del termine non può essere invocato quale annullamento del beneficio, stante anche la inoltrata “manifestazione di interesse”. Pertanto deve essere consentita ai “ritardatari” che ancora non hanno sottoscritto e inviato la modulistica richiesta di ottemperare all’obbligo e di beneficiare della erogazione; nel particolare il ritardo è stato di circa due mesi e a tutt’oggi Enel non ha fornito alcuna risposta.

    (Maria Angela Santoro)

    • Firma - Maria Angela Santoro