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Domenica 18 settembre: via alla caccia

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Calendario venatorio 2005-2006

1. SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

Dal 18 settembre 2005 al 4 dicembre 2005:
- starna (Perdix perdix);
- pernice rossa (Alectoris rufa);
- fagiano (Phasianus colchicus);
- lepre comune (Lepus europaeus);
- coniglio selvatico (Oryctolagus uniculus).

Dal 18 settembre 2005 al 31 dicembre 2005:
- quaglia (Coturnix coturnix);
- tortora (Streptopelia turtur);
- merlo (Turdus merula);
- allodola (Alauda arvensis);

Dal 18 settembre 2005 al 31 gennaio 2006:
- alzavola (Anas crecca);
- beccaccia (Scolopax rusticola).
- beccaccino (Capella gallinago);
- canapiglia (Anas strepera);
- cesena (Turdus pilaris);
- codone (Anas acuta);
- colombaccio (Columba palumbus);
- cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
- fischione (Anas penelope);
- folaga (Fulica atra);
- frullino (Limnocryptes minimus);
- gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
- gazza (Pica pica);
- germano reale (Anas platyrhynchos);
- ghiandaia (Garrulus glandarius);
- marzaiola (Anas querquedula);
- mestolone (Anas clypeata);
- moretta (Aythya fuligula);
- moriglione (Aythya ferina);
- pavoncella (Vanellus vanellus);
- porciglione (Rallus aquaticus);
- tordo bottaccio (Turdus philomelos);
- tordo sassello (Turdus iliacus);
- volpe (Vulpes vulpes).

La caccia al cinghiale in forma collettiva è consentita esclusivamente all'interno dei distretti di gestione faunistico-venatoria degli ungulati, secondo i piani di prelievo approvati dalla Provincia, soltanto nel periodo dal 1 ottobre 2005 al 31 dicembre 2005 e con il seguente calendario

A.T.C. RE 3: nelle seguenti giornate: 3, 6, 9, 12, 15, 17, 20, 23, 26, 29, 31, ottobre 2005; 3, 6, 9, 12, 14, 17, 20, 23, 26, 28, novembre 2005; 1, 4, 7, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 26, 29, dicembre 2005;

A.T.C. RE 4: nelle seguenti giornate: 2, 5, 8, 12, 16, 19, 22, 26, 30 ottobre 2005; 2, 5, 9, 13, 16, 19, 23 novembre 2005; 3, 8, 11, 14, 18, 21, 24, 28, 31 dicembre 2005.

Negli AA.TT.CC. RE 1, RE 2, è vietata la caccia al merlo per l'intera stagione venatoria.

Nelle "aree di rispetto" dei galliformi, istituite ai sensi degli art. 22 bis, 50 e 51, L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 (e succ. mod.) all'interno degli AA.TT.CC. RE3 e RE4 sono vietati l'abbattimento e la detenzione di esemplari appartenenti alle specie tutelate dal provvedimento istitutivo della "area di rispetto".

@2. GIORNATE E FORME DI CACCIA

La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì. Per il calcolo del numero delle giornate usufruite per ogni settimana, vengono conteggiate anche le giornate effettuate in altre regioni o in Aziende venatorie.

La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita nelle forme sotto indicate, dal 18 settembre 2005 al 31 gennaio 2006:

- dal 18 settembre 2005 al 2 ottobre 2005, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in due giornate fisse (giovedì e domenica) di ogni settimana;

- dal 3 ottobre 2005 al 31 gennaio 2006, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;

- dal 3 ottobre 2005 al 31 gennaio 2006, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana.
In deroga al n° massimo di due cani per cacciatore durante l'esercizio venatorio, gli AA.TT.CC. provinciali rilasciano una autorizzazione, secondo le modalità previste da un apposito regolamento approvato dalla Provincia, per l'utilizzo massimo di n° 6 cani da seguita per cacciatore e comunque per squadra.
N.B. Le mute debbono essere regolarmente iscritte alla anagrafe canina e certificate da un esperto giudice ENCI, quale documento comprovante l'iscrizione all'anagrafe canina. Il conduttore, in caso di controllo, dovrà esibire una copia del certificato di iscrizione dei cani condotti e la polizza assicurativa.

- dal 3 ottobre 2005 al 30 novembre 2005, possono essere fruite due giornate in più a scelta, ogni settimana, per la caccia alla sola migratoria, da appostamento.

Dal 5 dicembre 2005 al 31 gennaio 2006 negli AA.TT.CC. è vietata la caccia in forma vagante ad eccezione:
- della caccia al cinghiale in forma collettiva;
- della caccia alla beccaccia nel territorio dell'A.T.C. RE 3 situato a sud della strada pedemontana, con l'uso del solo cane da ferma: in tale A.T.C. dal 1 gennaio al 31 gennaio 2006, la caccia alla beccaccia è consentita nelle sole giornate di mercoledì e domenica;
- della caccia alla beccaccia nel territorio dell'A.T.C. RE 4, con l'uso del solo cane da ferma: in tale A.T.C. la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica fino al 31 dicembre 2005. A partire dal 1 gennaio 2006 al 31 gennaio 2006 la caccia alla beccaccia è consentita nelle giornate di mercoledì e domenica;
- della caccia alla volpe da parte delle squadre autorizzate;
- nelle seguenti località, con l'uso del solo cane da ferma: lungo il Torrente Enza entro 25 mt. dalla battigia (a valle del ponte S.S. n. 9); lungo il Fiume Po, entro 25 mt. dalla battigia; nelle stoppie delle risaie;

Negli AA.TT.CC. RE1, RE2, RE3 e nelle AA.FF.VV. ricadenti nei comprensori faunistici omogenei C1 e C2, la stagione venatoria termina il 15 dicembre 2005 per la TORTORA ed il 15 gennaio 2006 per CORNACCHIA GRIGIA, GAZZA, GHIANDAIA.

L'esercizio venatorio da appostamento, fisso o temporaneo, è consentito unicamente nei confronti della fauna selvatica migratoria e degli ungulati.

Negli AA.TT.CC. RE3 e RE4, chi risulta inserito nella scheda delle presenze per la caccia collettiva al cinghiale - di cui agli artt. 10, comma 5°, e 12, comma 5°, Regolamento Regionale 26 marzo 2002, n. 4 - non può abbattere esemplari appartenenti ad altre specie e non può praticare altre forme di caccia nella stessa giornata, ad eccezione della caccia in forma selettiva agli ungulati.

Dal 18 settembre 2005 al 31 gennaio 2006, negli AA.TT.CC. RE3 e RE4, chi effettua la comunicazione di uscita per il prelievo in forma selettiva degli ungulati - di cui all'art. 8, comma 4°, Regolamento Regionale 26 marzo 2002, n. 4 - non può praticare altre forme di caccia nella stessa giornata, ad eccezione della caccia in forma collettiva al cinghiale.

Nella stessa giornata non può essere esercitata l'attività venatoria in più di un A.T.C. della Provincia di Reggio Emilia.

Non è consentita l'attività venatoria negli AA.TT.CC. della Provincia di Reggio Emilia a chiunque abbia esercitato, nella stessa giornata, la caccia in altri AA.TT.CC.

Nella preparazione del sito per la caccia da appostamento temporaneo è vietato effettuare operazioni di potatura della vegetazione arborea che determinino una significativa alterazione del sito.

Per l'attività venatoria in mobilità controllata da appostamento, ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1°, L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 (e succ. modifiche), dal 2005 è obbligatoria la teleprenotazione.

Sono vietati la detenzione e l'uso di apparati radio ricetrasmittenti nel corso dell'attività venatoria, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 4°, R.R. 26 marzo 2002, n. 4

Durante l'attività venatoria è vietato l'impiego di strumenti di comunicazione telefonica con la finalità di agevolare il prelievo venatorio.

I richiami vivi devono essere marcati con anello inamovibile numerato, aventi caratteristiche tali da poter ricondurre inequivocabilmente al luogo di provenienza.

Devono essere inoltre accompagnati da idonea documentazione comprovante l'origine dei medesimi.

3. ORARI VENATORI

La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita secondo gli orari di seguito indicati:

Fino al 2 ottobre 2005, negli AA.TT.CC. RE1, RE2, RE3, RE4 la caccia termina alle ore 13,00.

Nell'intervallo compreso tra l'orario di inizio della caccia alla fauna selvatica migratoria e quello di inizio della caccia alla fauna selvatica stanziale è vietato l'esercizio venatorio in forma vagante.

Nel solo A.T.C. RE 3, i giorni 18, 22, 25, 29 settembre 2005 la caccia di selezione agli ungulati è vietata fino alle ore 13,00.

4. CARNIERE

Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere più di un capo di fauna selvatica per ciascuna delle seguenti specie:
- starna, pernice rossa, lepre.

Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere, complessivamente, più di due capi di fauna selvatica tra le seguenti specie:
- lepre, fagiano, pernice rossa, starna, coniglio selvatico.

Ogni cacciatore, nell'intera stagione venatoria, può abbattere il seguente numero massimo di capi per ciascuna specie di fauna selvatica:
- starna, pernice rossa: 5;
- beccaccia: 20;
- lepre: 10.

Nell'A.T.C. RE4, ogni cacciatore, nell'intera stagione venatoria, può abbattere il seguente numero massimo di capi per ciascuna specie di fauna selvatica:
- lepre: 7;
- fagiano: 12.

Delle altre specie cacciabili a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia, non possono essere abbattuti complessivamente più di venticinque capi, di cui non più di dieci capi di anatidi, dieci di folaghe, dieci di colombacci e tre beccacce.
Per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti, complessivamente, più di dieci capi appartenenti alle seguenti specie: beccaccino, gallinella d'acqua, frullino, pavoncella e porciglione.

5. ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti, secondo i periodi e gli orari di seguito indicati, con l'uso di non più di due cani per conduttore; in tali periodi, nei medicai è consentito l'accesso del solo cane e non anche del conduttore.

A.T.C. RE 1 - dal 7 agosto al 17 settembre: dalle ore 7,00 alle ore 20,00, anche nelle giornate di martedì e venerdì

A.T.C. RE 2 - dal 14 agosto al 17 settembre: dalle ore 7,00 alle ore 20,00, anche nelle giornate di martedì e venerdì

A.T.C. RE 3 - dal 1 agosto al 17 settembre: dalle ore 7,00 alle ore 20,00, anche nelle giornate di martedì e venerdì

A.T.C. RE 4
- dal 1 agosto al 15 agosto: dalle ore 7,00 alle ore 20,00, anche nelle giornate di martedì e venerdì
- dal 16 agosto al 17 settembre: dalle ore 8,00 alle ore 18,00, ad esclusione delle giornate del martedì e del venerdì durante le quali l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

In deroga al numero massimo dei due cani per conduttore, gli AA.TT.CC. rilasciano un'autorizzazione per l'addestramento di un numero massimo di sei cani da seguita per ciascun conduttore, secondo le modalità previste da un apposito regolamento adottato dall'A.T.C. e approvato dalla Provincia.

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui al punto 6.
L'addestramento e l'allenamento dei cani non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.

Dal 1 al 15 settembre 2005, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è vietato negli orari e nei territori in cui è consentito l'esercizio venatorio nei confronti della fauna migratoria.

Dal 18 settembre 2005 al 31 gennaio 2006 è vietato l'addestramento del cane nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì.

6. MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE

L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante, con l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in attualità di coltivazione.

Si considerano in attualità di coltivazione:
a) i terreni con coltivazioni cerealicole, erbacee, da seme e da granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione dell'erba medica da foraggio e della barbabietola per la sola produzione di radici;
b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;
c) i vivai e i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni dall'impianto (nei pioppeti di altezza superiore ai 2 metri è ammesso l'ingresso del solo cane);
d) i prati artificiali irrigui, dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;
e) i frutteti specializzati ed i vigneti provvisti di impianto fisso di irrigazione;
f) i vigneti privi di impianto fisso di irrigazione e gli uliveti, fino alla data del raccolto.

Nei frutteti specializzati e nei vigneti provvisti di impianto fisso di irrigazione a raccolto compiuto è ammesso l'accesso del cane per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta; il transito con l'arma carica è ammesso, a raccolto compiuto, unicamente negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di separazione degli appezzamenti.

7. NORME INERENTI IL TESSERINO VENATORIO

Chi esercita la caccia al cinghiale con il metodo della braccata, della battuta o della girata, deve annotare la giornata di caccia sul tesserino regionale contestualmente all'inserimento del suo nominativo nella scheda delle presenze di cui agli artt. 10, comma 5°, e 12, comma 5°, Regolamento Regionale 26 marzo 2002, n. 4.

Per i prelievi di fauna migratoria in forma vagante l'annotazione della sigla corrispondente alla specie abbattuta deve essere effettuata immediatamente dopo l'abbattimento.

Le annotazioni - previste dall'art. 9, comma 2°, L.R. 12 luglio 2002, n. 14, riguardanti il tipo di caccia prescelta (V = vagante; A = appostamento) e l'A.T.C. ove viene esercitata l'attività venatoria - devono essere effettuate anche dai cacciatori in possesso di un tesserino venatorio rilasciato da altre regioni, anche se detto tesserino non prevede un apposito spazio.

L'annotazione del deposito della fauna abbattuta - prevista dall'art. 9, comma 3°, L.R. 10 luglio 2002, n. 73, da effettuarsi cerchiando la sigla del capo depositato - deve essere effettuata anche dai cacciatori in possesso di un tesserino venatorio rilasciato da altre regioni.

La fauna selvatica abbattuta e annotata sul tesserino regionale deve essere portata dal cacciatore che ha effettuato l'abbattimento, fatto salvo il caso di annotazione del deposito.

8. MISURE DI TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA

Durante l'esercizio venatorio sono vietati la detenzione e l'uso di munizioni spezzate con pallini di dimensione superiore al n. 0, di munizioni alterate o manomesse e di munizioni spezzate "over 100" o simili.

Durante l'esercizio venatorio è vietato portare armi a canna rigata, fatta eccezione per:
a) chi è assegnatario di capi nel piano di prelievo selettivo degli ungulati ed ha provveduto agli adempimenti di cui all'art. 8, comma 4°, Regolamento Regionale 26 marzo 2002, n. 4;
b) chi partecipa alla caccia al cinghiale con il metodo della braccata, della battuta o della girata e risulta inserito nella scheda delle presenze di cui agli artt. 10, comma 5°, e 12, comma 5°, Regolamento Regionale 26 marzo 2002, n. 4.

Chi partecipa alla caccia al cinghiale in forma collettiva deve indossare in modo ben visibile casacca, giubbetto o gilet ad alta visibilità di colore rosso, giallo o arancio.

Le armi a canna rigata utilizzate nel corso dell'attività venatoria non possono essere caricate con un numero di colpi superiore a 5.

Ogni cacciatore può accedere all'appostamento, fisso o temporaneo, con un solo fucile.

9. AREE GOLENALI DEL FIUME PO

In caso di esondazione del Fiume Po, con livello oltre i m. 4,30 all'idrometro di Boretto, è vietata la caccia in forma vagante nelle aree golenali comprese dall'argine maestro, mentre è ammessa la caccia alla selvaggina migratoria esclusivamente da appostamento temporaneo e fisso. E' altresì vietato trasportare in tali aree, a bordo di veicoli o natanti, armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia. Gli AA.TT.CC. RE1 e RE 2, su disposizione della Provincia, provvedono a collocare tabelle di divieto di caccia nelle aree golenali e a rimuoverle - sempre su disposizione della Provincia - qualora il livello del Fiume Po torni al di sotto del livello dei 4,00 mt.

10. VALICHI MONTANI

E' vietata la caccia da appostamento fisso o temporaneo alla fauna migratoria nel raggio di 500 mt. dal Passo Cisa (Comune di Villa Minozzo).

11. AZIENDE FAUNISTICHE

In deroga a quanto sopra previsto, nelle Aziende Faunistico-Venatorie si applicano le seguenti disposizioni:
- i titolari di AA.FF.VV. possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fauna selvatica stanziale superiore a quelli previsti al punto 4, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento, il quale potrà essere realizzato fino al 31 dicembre 2005, con eccezione per il fagiano, per il quale il termine è fissato al 31 gennaio 2006;
- nelle AA.FF.VV. la caccia al cinghiale in forma collettiva si svolge secondo i piani di prelievo approvati dalla Provincia nel periodo previsto al punto 1.

In deroga a quanto sopra previsto, nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie si applicano le seguenti disposizioni:
- la caccia al fagiano di allevamento ed al germano reale di allevamento, provvisti di anello inamovibile al piede, è consentita a partire dal 1 settembre 2005, in tre giornate settimanali a scelta per ciascun cacciatore.
- nelle AA.TT.VV. la caccia al cinghiale in area recintata è consentita dal 1 novembre 2005 al 31 gennaio 2006;
- nelle AA.TT.VV. la caccia alle specie previste dal piano di gestione è consentita in forma vagante fino al 31 dicembre 2005, con eccezione del fagiano, per il quale il termine è fissato al 31 gennaio 2006.